(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 27 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione); Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali); Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale); Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali); Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica); Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013); Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016); Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2017); Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla legge regionale n. 24/2009. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali); Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009, n. 55/2011, n. 77/2013, n. 86/2014, n. 82/2015, n. 89/2016 e n. 16/2017); Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'); Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017; Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunita' espresso nella seduta dell'11 dicembre 2017; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2017; Considerato quanto segue: Per quanto concerne il capo I: 1. E' necessario chiarire che a decorrere dal 1 ° gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorita' di sistema portuale (AdSP) nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali; 2. E' opportuno aumentare da novanta a centottanta giorni il termine di presentazione dell'istanza di esenzione da parte delle persone disabili per il pagamento della tassa automobilistica; 3. E' opportuno ampliare i potenziali beneficiari dell'esenzione riconoscendo tale beneficio anche ai soggetti con disabilita' motorie connesse a patologie degli arti superiori; 4. E' opportuno uniformare la procedura di gestione delle richieste di trasferimento dell'esenzione con le richieste di semplice attivazione prevedendo un termine analogo a quello delle richieste di attivazione; 5. In conseguenza dell'intervento normativo attuato dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63, dalla legge regionale 7 novembre 2014, n. 64, entrambe in materia di determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale e dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilita' per l'anno 2016) che, al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attivita' imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, hanno ridotto l'aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti societa' operanti nel settore dell'autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull'occupazione e sul territorio, e' confermata la necessita' di mantenere sul territorio regionale attivita' imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale. Per quanto concerne il capo II: 6. Nella IX legislatura sono state introdotte all'interno dell'ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento dei costi della politica. Nella presente legislatura si e' dato ulteriore impulso a tale percorso introducendo, con la legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74 (Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla legge regionale n. 3/2009), il divieto di cumulo tra l'assegno vitalizio regionale e gli eventuali assegni vitalizi derivanti dall'esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo o di consigliere di altra regione. Al fine di implementare ulteriormente tali misure di contenimento dei costi della politica, anche alla luce dell'attuale contesto economico, si ritiene opportuno, in via straordinaria ed esclusivamente per l'annualita' 2018, confermare la riduzione sugli importi lordi percepiti dai titolari di assegno vitalizio gia' prevista dall'art. 27-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); 7. E' opportuno estendere la possibilita' di intervento anche alla manutenzione delle piste ciclabili da parte dei soggetti pubblici che gia' svolgono attivita' di manutenzione nelle aree di competenza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali; 8. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione del contributo regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca; 9. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e della darsena Europa nel porto di Livorno; 10. E' necessario garantire la completa erogazione delle risorse distribuibili esistenti all'interno dei fondi per la contrattazione integrativa specificamente destinati al personale trasferito alla Regione Toscana per effetto della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 11. E' necessario consentire anche il subentro di comuni territorialmente interessati con la presentazione di nuovi interventi, pur rimanendo nell'ambito degli stessi assi tematici e delle stesse finalita' di cui al precedente accordo del 10 ottobre 2014; 11-bis. Ai fini di garantire l'espletamento dei necessari adempimenti di natura amministrativa, e' opportuno prorogare il termine per la presentazione della fideiussione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 40/2017, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, al 28 febbraio 2018; 12. E' necessario incrementare la dotazione delle risorse per le progettazioni di interventi sulla viabilita' regionale per l'anno 2018; 13. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione delle risorse per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005). Per quanto concerne il capo III: 14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Imposta regionale sulle concessioni statali - Sostituzione e interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale n. 2/1971 1. L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e' sostituito dal seguente: «Art. 1. Imposta regionale sulle concessioni statali 1. Dal 1° gennaio 1972 e' istituita, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione. 2. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), l'imposta di cui al comma 1 non si applica alle concessioni di acque pubbliche. 3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorita' portuale di Piombino di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorita' portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorita' portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). 4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l'istituzione delle Autorita' di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 e alla legge n. 84/1994. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data. 6. L'imposta e' commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale.».