(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56  del
                          27 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della Regione); 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia
di tasse automobilistiche regionali); 
  Vista la legge regionale 2 novembre  2006,  n.  52  (Determinazione
dell'importo della tassa automobilistica regionale); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in  materia
di  sostegno   alla   innovazione   delle   attivita'   professionali
intellettuali); 
  Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  (Testo  unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); 
  Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia  di
qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); 
  Vista la legge regionale 6  giugno  2012,  n.  27  (Interventi  per
favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  n.
32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2017); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti  e
straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione
del  patrimonio  edilizio  esistente.  Proroga  del  termine  per  la
presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla  legge  regionale
n. 24/2009. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014  e  misure  per
accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti
locali); 
  Vista  la  legge  regionale  1°  agosto  2017,  n.  40  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2017-2019. Modifiche alle leggi regionali n. 29/2009, n. 59/2009,  n.
55/2011, n.  77/2013,  n.  86/2014,  n.  82/2015,  n.  89/2016  e  n.
16/2017); 
  Vista la legge regionale  18  ottobre  2017,  n.  60  (Disposizioni
generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'); 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  delle
autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017; 
  Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le  pari
opportunita' espresso nella seduta dell'11 dicembre 2017; 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 13 dicembre 2017; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  Per quanto concerne il capo I: 
    1. E' necessario chiarire che a decorrere dal 1  °  gennaio  2018
l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio  e
del  patrimonio  indisponibile  dello  Stato  non  si  applica   alle
concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorita' di sistema
portuale   (AdSP)   nell'ambito   delle   rispettive   circoscrizioni
territoriali; 
    2. E' opportuno aumentare da  novanta  a  centottanta  giorni  il
termine di presentazione dell'istanza di  esenzione  da  parte  delle
persone disabili per il pagamento della tassa automobilistica; 
    3. E' opportuno ampliare i potenziali beneficiari  dell'esenzione
riconoscendo tale beneficio anche ai soggetti con disabilita' motorie
connesse a patologie degli arti superiori; 
    4.  E'  opportuno  uniformare  la  procedura  di  gestione  delle
richieste  di  trasferimento  dell'esenzione  con  le  richieste   di
semplice attivazione prevedendo un termine  analogo  a  quello  delle
richieste di attivazione; 
    5. In conseguenza dell'intervento normativo attuato  dalla  legge
regionale 8 novembre 2013, n. 63, dalla legge  regionale  7  novembre
2014, n. 64, entrambe in materia di determinazione dell'importo della
tassa automobilistica regionale e dalla legge regionale  28  dicembre
2015, n. 81 (Legge di stabilita' per l'anno 2016)  che,  al  fine  di
mantenere e attrarre nel territorio toscano attivita' imprenditoriali
operanti nel  settore  dell'autonoleggio,  hanno  ridotto  l'aliquota
della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in
locazione senza conducente, importanti societa' operanti nel  settore
dell'autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e  hanno
intrapreso  nuovi  investimenti  produttivi  con   evidenti   impatti
positivi  sull'occupazione  e  sul  territorio,  e'   confermata   la
necessita'  di   mantenere   sul   territorio   regionale   attivita'
imprenditoriali  operanti  nel   settore   dell'autonoleggio,   anche
mediante il rafforzamento degli attuali strumenti  di  incentivazione
fiscale. 
  Per quanto concerne il capo II: 
    6.  Nella  IX  legislatura  sono  state  introdotte   all'interno
dell'ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento
dei costi della politica.  Nella  presente  legislatura  si  e'  dato
ulteriore  impulso  a  tale  percorso  introducendo,  con  la   legge
regionale 10 dicembre 2015, n. 74 (Disposizioni in materia di divieto
di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla legge  regionale  n.
3/2009), il divieto di cumulo tra l'assegno vitalizio regionale e gli
eventuali assegni vitalizi derivanti dall'esercizio  del  mandato  di
parlamentare nazionale, europeo o di consigliere di altra regione. Al
fine di implementare ulteriormente tali misure  di  contenimento  dei
costi  della  politica,  anche  alla   luce   dell'attuale   contesto
economico,  si   ritiene   opportuno,   in   via   straordinaria   ed
esclusivamente per l'annualita' 2018, confermare la  riduzione  sugli
importi lordi  percepiti  dai  titolari  di  assegno  vitalizio  gia'
prevista dall'art. 27-bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n.  3
(Testo unico delle norme  sui  consiglieri  e  sui  componenti  della
Giunta regionale); 
    7. E' opportuno estendere la  possibilita'  di  intervento  anche
alla  manutenzione  delle  piste  ciclabili  da  parte  dei  soggetti
pubblici che gia' svolgono attivita' di manutenzione  nelle  aree  di
competenza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali; 
    8. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione del  contributo
regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca; 
    9. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione dei  contributi
con i  quali  la  Regione  Toscana  partecipa  finanziariamente  alla
realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del
porto di Piombino e della darsena Europa nel porto di Livorno; 
    10. E' necessario garantire la completa erogazione delle  risorse
distribuibili esistenti all'interno dei fondi per  la  contrattazione
integrativa specificamente destinati  al  personale  trasferito  alla
Regione Toscana  per  effetto  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni); 
    11.  E'  necessario  consentire  anche  il  subentro  di   comuni
territorialmente  interessati   con   la   presentazione   di   nuovi
interventi, pur rimanendo nell'ambito degli stessi  assi  tematici  e
delle stesse finalita' di cui al precedente accordo  del  10  ottobre
2014; 
    11-bis.  Ai  fini  di  garantire  l'espletamento  dei   necessari
adempimenti di  natura  amministrativa,  e'  opportuno  prorogare  il
termine per la presentazione della fideiussione  di  cui  all'art.  2
della legge regionale n. 40/2017, attualmente fissato al 31  dicembre
2017, al 28 febbraio 2018; 
    12. E' necessario incrementare la dotazione delle risorse per  le
progettazioni di interventi sulla  viabilita'  regionale  per  l'anno
2018; 
    13. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione delle  risorse
per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma  1,  lettera
d-bis), della legge regionale 28  maggio  2012,  n.  23  (Istituzione
dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale  n.
88/1998 e legge regionale n. 1/2005). 
  Per quanto concerne il capo III: 
    14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno di pubblicazione sul bollettino  ufficiale  della
Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
Imposta  regionale  sulle  concessioni   statali   - Sostituzione   e
  interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale  n.
  2/1971 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  30  dicembre  1971,  n.   2
(Istituzione dei tributi propri della  Regione),  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                              «Art. 1. 
 
 
             Imposta regionale sulle concessioni statali 
 
  1. Dal 1° gennaio 1972 e' istituita, ai  sensi  dell'art.  2  della
legge  16  maggio  1970,  n.  281   (Provvedimenti   finanziari   per
l'attuazione delle regioni a statuto ordinario)  l'imposta  regionale
sulle concessioni statali per l'occupazione  e  l'uso  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  indisponibile   dello   Stato,   situati
nell'ambito territoriale della Regione. 
  2. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 5 gennaio  1994,  n.
36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), l'imposta di cui  al
comma 1 non si applica alle concessioni di acque pubbliche. 
  3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione
e l'uso dei beni del demanio e  del  patrimonio  indisponibile  dello
Stato non si applica, a decorrere dal periodo  d'imposta  2013,  alle
concessioni rilasciate dall'Autorita' portuale  di  Piombino  di  cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1996
(Istituzione dell'autorita' portuale nel porto di Piombino)  e  dalle
Autorita' portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui  all'art.  6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino  della  legislazione  in
materia portuale). 
  4.  In  via  di  interpretazione  autentica,  a  decorrere  dal  15
settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto  legislativo  4
agosto  2016,   n.   169   (Riorganizzazione,   razionalizzazione   e
semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  attuazione  dell'art.  8,
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124),  concernente
l'istituzione delle Autorita' di sistema portuale  (AdSP),  l'imposta
regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato  continua
a non applicarsi  alle  concessioni  demaniali  marittime  rilasciate
dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni  territoriali  afferenti
ai  porti  di  Piombino,  Livorno  e  Marina  di   Carrara   di   cui
rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
1996 e alla legge n. 84/1994. 
  5. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018  l'imposta  regionale  sulle
concessioni  statali  dei  beni  del   demanio   e   del   patrimonio
indisponibile dello Stato non si applica alle  concessioni  demaniali
marittime  rilasciate  dalle  AdSP   nell'ambito   delle   rispettive
circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data. 
  6. L'imposta  e'  commisurata  al  300  per  cento  del  canone  di
concessione statale.».